PARLAMENTO

Il Parlamento è composto da due Camere:

  • Camera dei deputati
  • Senato della Repubblica

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

I parlamentari della Camera dei deputati prima della riforma erano 630 eletti dal popolo. Nella ‘circoscrizione Esteri’ venivano eletti 12 deputati.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

I Senatori sono eletti a suffragio universale da tutti gli elettori che hanno compiuto 25 anni. Il loro numero è fissato in 315.

Nella ‘circoscrizione Esteri’ venivano eletti 6 Senatori.

  1. gli ex Presidenti della Repubblica;
  2. il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. (comma 2, art.59 Cost).
Camera dei Deputati Da 630 a 400 Circoscrizione esteri da 12 a 8
 
Senato della Repubblica Da 315 a 200 Circoscrizione esteri da 6 a 4
 
SENATORI A VITA DOPO LA RIFORMA

  1.  All’articolo  59  della  Costituzione,  il  secondo  comma   e’ sostituito dal seguente:

  « Il Presidente della Repubblica  puo’  nominare  senatori  a  vita  cittadini che hanno illustrato la Patria  per  altissimi  meriti  nel  campo  sociale,  scientifico,  artistico  e  letterario.  Il   numero complessivo dei senatori in  carica  nominati  dal  Presidente  della Repubblica non puo’ in alcun caso essere superiore a cinque ».

ELETTORATO attivo passivo
CAMERA DEI DEPUTATI 18 25
SENATO DELLA REPUBBLICA 25 40

E’ una categoria formata da tutti gli elettori che possono votare, i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

E’ una categoria formata da tutti i cittadini che possono candidarsi alle elezioni politiche.

Esempio: un cittadino di 19 anni NON rientra nel criterio dell’elettorato attivo e passivo  per il Senato della Repubblica quindi non può partecipare come candidato, nè può votare. Un cittadino di 26 anni può votare per il Senato, ma non può partecipare alle elezioni come candidato. Un cittadino di 41 anni può partecipare alle elezioni del Senato della Repubblica sia come candidato che come elettore.

  • LEGISLATIVA
  • DI INDIRIZZO POLITICO
  • REVISIONE COSTITUZIONALE
  • ISPETTIVA E DI CONTROLLO
  • ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  • GIURAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  • MESSA IN STATO DI ACCUSA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  • ELEZIONE DI 1/3 DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
  • ELEZIONE DI 1/3 DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

I principali strumenti che permettono al  Parlamento di svolgere la funzione di controllo sull’attività del Governo sono costituiti dalle interrogazioni, dalle interpellanze, dalle mozioni e dalle inchieste.

Ciascun parlamentare (deputato o senatore) può chiedere per iscritto al Governo se sia a conoscenza di un determinato fatto.

L’Interrogazione può essere di tre tipi:

L’interpellanza ogni  parlamentare può chiedere per iscritto al Governo chiarimenti sulla sua azione politica.

La mozione è un testo che ha lo scopo di sollecitare una deliberazione della Camera o del Senato su un determinato argomento; un tipo particolare di mozione sono quelle c.d. di “fiducia” o “sfiducia” al Governo.

Le inchieste, secondo il dettato dell’art. 82, secondo comma, consentono a ciascuna Camera ovvero attraverso Commissioni bicamerali, di indagare su materie di interesse pubblico.

  • RELATIVA à MAGGIORNAZA DEI PRESENTI IN AULA
  • ASSOLUTA à MAGGIORANZA 50%+1
  • QUALIFICATA à 2/3 DEI PARLAMENTARI

L’ITER LEGISLATIVO E’ COMPOSTO DA 4 FASI:
 

1.  Iniziativa di legge  Chi propone una legge?
 
2.  Esame, discussione ed approvazione
 
Le Camere attraverso le Commissioni analizzano e presentano la proposta di Legge.
3.  Promulgazione
 
Presidente della Repubblica
4.  Pubblicazione
 
Viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale à entra  in vigore minimo dopo 15 giorni (VACATIO LEGIS)
  • Deputati e Senatori (proposta di legge)
  • Governo (Disegno di Legge)
  • Almeno 000 cittadini à procedura di democrazia diretta
  • I Consigli regionali
  • Il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro)

SECONDA FASE: ESAME, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE

 La Commissione competente esamina il testo, se ritiene opportuno fa delle modifiche e lo invia di nuovo in aula, il testo viene esaminato ed eventualmente modificato e poi si passa alla votazione.

Dopo l’approvazione della legge, il testo viene sottoposto all’attenzione del Presidente della Repubblica che può decidere di promulgare la legge oppure di rimandarla indietro alle Camere con un messaggio motivato con le sue osservazioni. Se però le Camere lo approvano, il Presidente della Repubblica non può rifiutarsi di firmare.

La legge viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni diventando OBBLIGATORIA, quindi TUTTI DEVONO RISPETTARLA.

Il termine di 15 giorni può essere diverso, ma la legge stessa deve prevedere il termine esatto.


” new_window=”1″ content_url=”1″][/kaya_qrcode_dynamic]