GOVERNO
GOVERNO
Com’è composto il GOVERNO?
ART. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO |
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CONSIGLIO DEI MINISTRI |
E’ un organo collegiale composto da più soggetti.
E’ formato dal 1. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2. MINISTRI Ha il compito di:
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MINISTRI CON PORTAFOGLIO |
Svolgono sia funzione di politica e di Governo sia funzioni di natura amministrativa, essendo al vertice dei singoli ministeri. I ministeri sono strutture burocratiche che hanno il compito di attuare concretamente gli obiettivi e gli indirizzi della pubblica amministrazione. |
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MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO |
Sono ministri che non hanno una struttura burocratica a disposizione ma hanno una struttura amministrativa molto ristretta e con pochi dipendenti. |
| VICEMINISTRO | Questa carica non è prevista dalla Costituzione.
Viene istituita con la legge n. 81 del 2001 che ha modificato l’art. 10 della legge n. 400 del 1988. Il viceministro quindi è un sottosegretario di stato cui sono conferite deleghe e competenze particolari. Ad egli può essere conferita delega relativa all’intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali, ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. |
ART. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
LA FIDUCIA DELLE CAMERE
ART. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Quanti ministri possono essere previsti?
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
La responsabilità dei componenti del Governo
ART. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
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La formazione del Governo
ESTRATTO DAL SITO UFFICIALE DEL GOVERNO ITALIANO
L’art.92 della Costituzione disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri“.
Secondo tale formula sembrerebbe che la formazione del Governo non sia frutto di un vero e proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua formazione si compie mediante un complesso ed articolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle consultazioni (fase preparatoria), da quella dell’incarico, fino a quella che caratterizza la nomina.
Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento ed ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento come prescritto dagli articoli 93 e 94 della Costituzione.
La fase preparatoria
Questa fase consiste essenzialmente nelle consultazioni che il Presidente svolge, per prassi costituzionale, per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. Questo meccanismo viene attivato, ovviamente, ogni qualvolta si determini una crisi di governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in carica. L’ordine delle consultazioni non è disciplinato se non dal mero galateo costituzionale ed è stato soggetto a variazioni nel corso degli anni (in alcuni casi il Presidente della Repubblica ha omesso alcuni dei colloqui di prassi). In sostanza, questa fase può ritenersi realmente circoscritta a quelle consultazioni che potrebbero essere definite necessarie e, cioè, quelle riguardanti i Capi dei Gruppi parlamentari e dei rappresentanti delle coalizioni, con l’aggiunta dei Presidenti dei due rami del Parlamento, i quali devono essere comunque sentiti in occasione dello scioglimento delle Camere. A titolo esemplificativo può dirsi che l’elenco attuale delle personalità che il Presidente della Repubblica consulta comprende: i Presidenti delle camere; gli ex Presidenti della Repubblica, le delegazioni politiche.
L’incarico
Anche se non espressamente previsto dalla Costituzione, il conferimento dell’incarico può essere preceduto da un mandato esplorativo che si rende necessario quando le consultazioni non abbiano dato indicazioni significative. Al di fuori di questa ipotesi, il Presidente conferisce l’incarico direttamente alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento. L’istituto del conferimento dell’incarico ha fondamentalmente una radice consuetudinaria, che risponde ad esigenze di ordine costituzionale. Nella risoluzione delle crisi si ritiene che il Capo dello Stato non sia giuridicamente libero nella scelta dell’incaricato, essendo vincolato al fine di individuare una personalità politica in grado di formare un governo che abbia la fiducia del Parlamento. L’incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. Del conferimento dell’incarico da’ notizia, con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Una volta conferito l’incarico, il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell’incaricato, né può revocargli il mandato per motivi squisitamente politici
La nomina
L’incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Subito dopo lo scioglimento della riserva si perviene alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina del Capo dell’Esecutivo e dei Ministri. In sintesi il procedimento si conclude con l’emanazione di tre tipi di decreti del Presidente della Repubblica:
- quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfirmato dal Presidente del Consiglio nominato, per attestare l’accettazione);
- quello di nomina dei singoli ministri (controfirmato dal Presidente del Consiglio);
- quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfirmato anch’esso dal Presidente del Consiglio nominato)
Il giuramento e la fiducia
Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall’art. 1, comma 3, della legge n. 400/88. Il giuramento rappresenta l’espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo particolare su tutti i cittadini ed in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all’art. 54 della Costituzione). Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello nominale, al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte all’elettorato. E’ bene precisare che il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia.
Formula rituale
“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”.
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LE FASI DI FORMAZIONE DI UN NUOVO GOVERNO |
| 1. Consultazioni del Presidente della Repubblica |
| 2. Scelta di un Presidente del Consiglio incaricato dal Presidente della repubblica |
| 3. Consultazioni del Presidente del Consiglio |
| 4. Presentazione della rosa dei ministri al Capo dello Stato da parte del Presidente del Consiglio incaricato |
| 5. Giuramento di fedeltà alla Repubblica del Presidente del Consiglio e dei Ministri |
| 6. Presentazione del Presidente del Consiglio e dei Ministri al Parlamento per ottenerne la fiducia |
ATTIVITA’ DEL GOVERNO
Legge 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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DELIBERAZIONI DEL GOVERNO
Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:
- a) le dichiarazioni relative all’indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
- b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento;
- c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;
- d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall’articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d’Aosta;
- e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;
- f) le proposte che il Ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione della amministrazione regionale, in caso di persistente inattività degli organi nell’esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attività comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi;
- g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
- h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare;
- i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all’articolo 7 della Costituzione;
- l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall’articolo 8 della Costituzione;
- m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il Ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
- n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
- p) le determinazioni concernenti l’annullamento straordinario, a tutela dell’unità dell’ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
- q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
ATTIVITA’ NORMATIVA DEL GOVERNO
IL GOVERNO EMANA:
- DECRETI LEGGE
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2. PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE
3. TRASMISSIONE IN PARLAMENTO PER LA CONVERSIONE IN LEGGE ORDINARIA |
4. CONVERSIONE IN LEGGE OPPURE DECADENZA |
- DECRETI LEGISLATIVI
| PARLAMENTO | LEGGE DELEGA | Principi criteri e termini per emanare il decreto legislativo |
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GOVERNO
Decreto legislativo |
- REGOLAMENTI
Hanno come oggetto l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi.