GLOBALIZZAZIONE E POLIS IDEALE (I)

Ambiente e paesaggio ©

§.1 Ambiente e paesaggio nelle fonti del diritto nazionale ed europeo

Lo sviluppo economico degli ultimi decenni ha provocato una serie di questioni che investono direttamente l’ambiente e le relazioni tra l’uomo e le politiche di espansione legate ad un sistema economico finanziario dipendente dalla rincorsa ad un indicatore, quale il PIL, che definisce la potenza di uno Stato.

Dunque è evidente che lo sviluppo economico ha portato con sé problemi legati al rapporto tra i vari settori (primario, secondario, terziario, t. avanzato) e l’ambiente. Negli ultimi decenni è evidente il peggioramento della qualità dell’aria e delle acque. Lo sfruttamento intensivo del terreno e delle risorse naturali completo uno scenario desolante che propone nodi importanti da sciogliere verso un nuovo ordine e un nuovo equilibrio tra ambiente e sviluppo.

Alcuni stati si sono posti questi problemi e ci sono stati alcuni tentativi per cercare soluzioni condivise.

Ricordiamo: 

  • Rio de Janeiro nel 1992 con l’elaborazione dell’ Agenda 2011
  • Kioto nel 1997 con l’elaborazione del Protocollo che definisce una serie di azioni comuni per contrastare il riscaldamento globale

In verità sia l’agenda 21 che il Protocollo di Kioto non hanno prodotto grandi e significativi cambiamenti ma lo sforzo degli Stati, almeno sul piano formale, continua. La speranza è quindi che con l’evolversi delle situazioni problematiche si giunga ad attuare ciò che questi eventi hanno rappresentato e cioè la presa di coscienza che è necessario agire con rapidità.

§.2 Il quadro normativo attuale

Cercheremo di ricavare alcuni concetti dai trattati internazionali e dalle norme europee che si sono susseguite nel tempo e che ci aiuteranno a comprendere meglio la complessità di una questione, quella ambientale, che si interseca con altre problematiche connesse alla tutela della salute, alla conservazione del paesaggio e all’identità storica e culturale di un territorio.

Alcune definizioni le possiamo estrapolare dalla Convenzione Europea del PAESAGGIO

La Convenzione europea del paesaggio è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa[2] a Strasburgo il 19 luglio 2000 ed è stata aperta alla firma degli Stati membri dell’organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000.

Si prefissa di promuovere:

  • la protezione
  • la gestione
  • la pianificazione dei paesaggi europei
  • di favorire la cooperazione europea.

Nella Convenzione non viene negato il valore economico e della tutela del paesaggio prevedendo uno sviluppo dei posti di lavoro.

“Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all’attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro”

 Alcune definizioni:

Ai fini della presente Convenzione:

a “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;

b “Politica del paesaggio” designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;
c “Obiettivo di qualità paesaggistica” designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;
d “Salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano;
e “Gestione dei paesaggi” indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
f “Pianificazione dei paesaggi” indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

§.3 Fonti interne: art. 9 e art 32 cost.

L’art. 9 combinato con quanto definisce l’art. 32 in termini di diritti

La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione
.

Nel corso degli anni Ottanta, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione «paesaggio», qualificando l’ambiente come «valore costituzionale». Questo passaggio ha permesso alla Corte Costituzionale di affermare che la protezione dell’ambiente è una necessità concreta che, ma deve esprimere «l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive e agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini».

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, prende corpo la TUTELA dell’ambiente quando si sviluppa una legislazione ambientale che poggia sulla categoria di danno ambientale, inteso come «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima».

In verità il legame tra salute dell’uomo e la protezione dell’ambiente lo ritroviamo in una frase di Costantino Mortati:

“l’effettività del diritto alla salute presuppone il mantenimento di una salubrità ambientale tale da garantire l’integrità fisica e la vita degli individui[3]”.

Altri autori hanno teorizzato l’ambiente come ‘diritto soggettivo’ legato alla salute fisica e psichica del cittadino:

“Precisamente la dottrina definisce il diritto soggettivo dell’ambiente quale fondamento delle azioni pubbliche di tutela oggettiva dell’ambiente; la salubrità deve essere intesa sia come assenza di danno sia come assenza di alterazioni irreversibile dei fattori ambientali[4]”.

La nozione che viene elaborata in questa occasione è quella di ambiente quale spazio all’interno del quale l’individuo possa svolgere la propria personalità in sicurezza ed in armonia con il creato.

“La salute non può che coincidere con una situazione tendenzialmente generale di benessere dell’individuo derivante dal godimento di un complesso di opportunità, tra le quali quella di poter usufruire di un ambiente salubre si pone come preminente[5]”.

[1]Agenda 21: Documento programmatico e d’azione volto a perseguire obiettivi legati allo sviluppo sostenibile. Il tentativo è quello di conciliare crescita economica con il rispetto dell’ambiente e uno sfruttamento razionale delle risorse naturali nella consapevolezza dei danni già prodotto all’ambiente.

[2] La Convenzione apporta un contributo importante all’attuazione degli obiettivi del Consiglio d’Europa, che sono di promuovere la democrazia, i diritti dell’uomo, la preeminenza del diritto, nonché di ricercare delle soluzioni comuni ai grandi problemi di società. Nello sviluppare una nuova cultura del territorio, il Consiglio d’Europa persegue la promozione della qualità di vita e del benessere delle popolazioni.

Fonte: http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/

[3] C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Cedam, Padova, 1976, pag. 1134, cit.

[4] A. SIMONCINI – E. LONGO, Articolo 32, in R. BIFULCO- A. CELOTTO- M. OLIVETTI, Commentario alla Costituzione, Utet, Torino 2005, cit.

[5] M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, in Diritto e società, 1980, pag. 792, cit.